REVISORE DEI CONTI

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 3193 del 30 dicembre 2010 e successivamente con la deliberazione n. 981 del 23 giugno 2017 sono state approvate le disposizioni concernenti l’organizzazione e funzionamento dell’Agenzia provinciale per i pagamenti (APPAG), istituita per la gestione delle erogazioni in agricoltura ai sensi dell’articolo 57 della legge provinciale 28 marzo 2003 n. 4 (Sostegno dell’economia agricola, disciplina dell’agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati), secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (Soppressione dell’AIMA e istituzione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell’articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59).

L’articolo 3 del sopraccitato atto organizzativo prevede quale organo dell’Agenzia il revisore dei conti.

L’articolo 5 inoltre dispone che il revisore dei conti, scelto fra i soggetti in possesso dei requisiti necessari per l’iscrizione al registro dei revisori contabili, sia nominato dalla Giunta provinciale per la durata di cinque anni.

Ai sensi dell’articolo 5, comma 3, al revisore unico dei conti spetta un’indennità, posta a carico del bilancio dell’APPAG, la cui misura è stabilita dalla Giunta nella misura di cui al secondo comma dell’articolo 2 della legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, nonché, qualora non goduto presso l’amministrazione provinciale, il trattamento economico di missione con le modalità in vigore per i dirigenti della Provincia.

interlineaa

Con la deliberazione n. 2359 del 16 dicembre 2022 è stato nominato il nuovo revisore unico dei conti, che rimarrà in carica a decorrere dal 22 dicembre 2022 e fino al 21 dicembre 2027.

Ultimo aggiornamento: 2023-07-18 12:02


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