Centri Autorizzati di Assistenza agricola (C....

La sigla C.A.A. significa Centri Autorizzati di Assistenza agricola. 

I C.A.A. sono previsti dall´art. 3 bis del Decreto legislativo 188/2000 concernente le  “Disposizioni correttive e integrative del Decreto legislativo 165/1999, recante la soppressione dell´AIMA e l´istituzione dell´Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell´art. 11 della legge n. 59/1997”.

I CAA sono istituiti per l'esercizio dell'attività di assistenza agli agricoltori, nella forma di società di capitali, dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, o da loro associazioni, da associazioni dei produttori e dei lavoratori, da associazioni di liberi professionisti e dagli enti di patronato e di assistenza professionale che svolgono servizi analoghi, promossi dalle organizzazioni sindacali. 

Questi sono organismi delegati da APPAG alla costituzione, gestione ed aggiornamento dei Fascicoli Aziendali delle aziende iscritte e provvedono alle pratiche di assegnazione del carburante agevolato per uso agricolo.

La Provincia può affidare ai CAA ulteriori servizi e attività, anche di carattere istruttorio, sulla base di specifiche convenzioni.

Per il perseguimento degli obiettivi di semplificazione dei procedimenti amministrativi relativi all'esercizio dell'attività agricola, la Giunta provinciale individua i procedimenti, anche di competenza degli enti locali, per i quali la presentazione delle domande, anche con modalità telematiche, avviene per il tramite dei CAA.

Con la medesima deliberazione sono individuati, per ciascun procedimento, gli adempimenti istruttori cui i CAA sono tenuti, ivi comprese le modalità di rilascio ai richiedenti della certificazione della data di inoltro dell'istanza già istruita alla pubblica amministrazione competente e dell'intervenuto decorso dei termini di conclusione del procedimento, nonché il termine massimo per l'adozione del provvedimento finale da parte dell'amministrazione competente, decorso il quale le istanze istruite e inoltrate dai CAA ai sensi di questo comma, si intendono accolte.

Nell'ambito della Provincia Autonoma di Trento i C.A.A. sono riconosciuti dall´art. 59 della L.P. 28 marzo 2003, n. 4

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Ultimo aggiornamento: 2023-03-31 18:19


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